Statuto dell’Associazione di promozione sociale

"Piccole Variabili A.P.S."

Art. 1

Denominazione – sede - durata

È costituita un’associazione di promozione sociale, denominata “Piccole Variabili A.P.S.”, disciplinata ai sensi dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 117/17 e successive integrazioni e modificazioni, e dalle altre norme ad essa applicabili.

L’associazione ha sede in Milano, e può istituire uffici anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale dello stesso Comune di Milano.

Il trasferimento delle sede dell’associazione in altro indirizzo nell’ambito del Comune di Milano non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l’effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Art. 2

Finalità e attività

L’Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale in favore di bambini, giovani e adulti favorendo la conoscenza ed un uso responsabile e consapevole della rete e delle nuove tecnologie.

Per il perseguimento degli scopi l’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

  1. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  2. organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attivita’ di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. fornire servizi di orientamento, consulenza e formazione permanente rivolti alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

  2. promuovere la cultura informatica e le competenze trasversali indispensabili all’abbattimento del “digital-divide” culturale e generazionale;

  3. promuovere incontri informativi e di approfondimento per genitori e adulti sui temi della rete e delle nuove tecnologie;

  4. studiare e realizzare piattaforme hardware e software finalizzate a promuovere, sostenere ed integrare l’attività di formazione permanente;

  5. incoraggiare la formazione permanente dei soci attraverso l’erogazione di corsi e la pubblicazione di documenti inerenti tematiche tecniche, pedagogiche ed educative;

  6. promuovere la collaborazione con aziende, istituti universitari e di ricerca, organizzazioni profit e no-profit per il raggiungimento degli scopi ai punti precedenti.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 3

I Soci

Possono far parte dell’associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.

L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Possono aderire all’associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;

  2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

  3. soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.

I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione, previa delibera dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto preventivo dell’esercizio di riferimento.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro trenta giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Art. 4

Assunzione della qualifica di socio

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo avuto esclusivo riguardo agli interessi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo può rifiutare domande di ammissione ogni qualvolta si prospetti una possibile incompatibilità tra l’aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell’associazione.

Il provvedimento di mancata ammissione deve essere comunicato per iscritto all’aspirante socio, con prova di ricezione, e deve essere motivato.

Nel caso la domanda venga rigettata, con motivazione, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile, e sentito l’interessato.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;

  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa;

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

  • esclusione o radiazione.

I soci possono essere esclusi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

  2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’associazione;

  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

  4. per indegnità.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato. In ogni caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all’Associazione.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all’Assemblea; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e il collegio o l’Assemblea potranno valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art. 6

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

  • ad osservare le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

  • versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;

  • svolgere le attività preventivamente concordate;

  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;

  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza oneri a suo carico, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

  • discutere e approvare i rendiconti economici;

  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 7

Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente:

  • Il Vice Presidente;

  • Il Segretario;

  • Il Tesoriere;

  • Il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga prevista dall’Assemblea;

  • Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere o Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo prevalentemente gratuito.

Ai soci volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

Art. 8

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

In Assemblea è prevista la delega salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l’esistenza dell’Associazione e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea non più di un socio.

Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ai soci inviato tramite e-mail e mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima, 48 ore prima in caso di urgenza.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’elenco delle cose da trattare.

L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

L’Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • di nominare e revocare il Consiglio Direttivo;

  • di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;

  • di nominare e revocare í componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);

  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

  • approvare la relazione delle attività dell’anno precedente;

  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;

  • fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;

  • deliberare su eventuali regolamenti interni;

  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

  • deliberare sugli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

  • deliberare sulle modificazioni del presente statuto;

  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

  • deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell’art. 21, c.3 del C.C.).

L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, o dal socio più anziano presente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Ciascun socio maggiorenne, in regola con il versamento delle quote sociali, deliberate per iscritto annualmente, ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’Associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

  • curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

  • provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

  • redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;

  • predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;

  • deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’assemblea dei soci;

  • curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

  • pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

  • adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

  • conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

  • predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Le riunioni possono avvenire anche con strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l’identificazione dei partecipanti, la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la partecipazione alla discussione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Presidente dell’Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

  • curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

  • sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione con facoltà di provvedere direttamente agli incassi e ai pagamenti;

  • curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

  • adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

  • esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11

Vice Presidente dell’Associazione

Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione preventiva del Presidente dell’Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Egli, in particolare:

  • provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

  • dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, redige e conserva i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio.

Art. 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Egli cura materialmente la gestione economica dell’Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, si incarica delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, della tenuta dei libri sociali contabili nonché di predisporre insieme al Consiglio Direttivo i rendiconti preventivi e consuntivi dell’Associazione. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

Il Tesoriere su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio e può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l’erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Art. 14

Organo di Controllo e Revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell’Organo di controllo sono indicate nell’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L’organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

L’assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17

Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. quote associative

  2. i redditi del patrimonio;

  3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  4. i contributi di enti privati;

  5. i contributi di organismi internazionali;

  6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;

  7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;

  8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 18

Bilancio

L’esercizio dell’Associazione decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

L’Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro i primi quattro mesi di ciascun esercizio.

Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 19

Utili della gestione

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore

Art. 20

Libri dell’Associazione

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati o aderenti;

b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

Norma di rinvio

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice prevista all’art.9 del presente statuto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.